Omissione della scheda tecnica: niente soccorso istruttorio
Non è attivabile il soccorso istruttorio nel caso di omesso inserimento della scheda tecnica dell’equipaggiamento dell’ambulanza oggetto dell’offerta tecnica, la cui presenza era stata prevista a pena di esclusione dalla lex specialis: è quanto affermato dal TAR Lazio, Latina, sez. I, nella sent. 17 settembre 2022, n. 730.
Ed infatti, l’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), consente il soccorso istruttorio per porre rimedio alle carenze e irregolarità delle dichiarazioni e dei documenti dei concorrenti “(…) con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica (…)”.
È pacificamente riconosciuto, da un consolidato indirizzo giurisprudenziale, che il soccorso istruttorio ha come finalità quella di consentire l’integrazione della documentazione già prodotta in gara, ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale, e non anche di consentire all’offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 22 ottobre 2018, n. 6005). Pertanto, deve ritenersi escluso il soccorso istruttorio in merito a “carenze strutturali” dell’offerta tecnica, giacché “le rilevate lacune riflettono una carenza essenziale dell’offerta, tale da determinarne incertezza assoluta o indeterminatezza del suo contenuto e, come tali, non sono suscettive né di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 13/02/2019, n. 1030) né di un intervento suppletivo del giudice” (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 19 agosto 2020, n. 5140).