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Il dissesto del Comune determina l’estinzione delle procedure esecutive pendenti

Il dissesto del Comune determina la dichiarazione d’ufficio del giudice di estinzione delle procedure esecutive pendenti nei confronti dell’ente, con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese: è quanto evidenziato dal TAR Sicilia, Catania, sez. III, nella sent. 15 settembre 2022, n. 2393.

Stabilisce, infatti, l’art. 248, secondo comma, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) che:

a) dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui al successivo art. 256, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive – incluso il giudizio di ottemperanza – nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione;

b) le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.