Il dissesto del Comune determina la dichiarazione d’ufficio del giudice di estinzione delle procedure esecutive pendenti nei confronti dell’ente, con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese: è quanto evidenziato dal TAR Sicilia, Catania, sez. III, nella sent. 15 settembre 2022, n. 2393.
Stabilisce, infatti, l’art. 248, secondo comma, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) che:
a) dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui al successivo art. 256, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive – incluso il giudizio di ottemperanza – nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione;
b) le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.