Perdita di una partecipata nell’esercizio 2020: il trattamento contabile secondo la Corte dei conti

La norma di riferimento in materia di trattamento contabile della perdita di una partecipata del Comune è rappresentata dall’art. 21 del TUSP (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – Decreto Legislativo n. 175/2016), il quale dispone che “nel caso in cui società partecipate […] presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti […] accantonano nell’anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione”.

Il DL 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, ha previsto, all’art. 10, comma 6-bis, in deroga alla regola generale di cui sopra, che “in considerazione degli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’esercizio 2020 non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell’applicazione […] dell’articolo 21 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”.

Ciò significa, in concreto, che in relazione alle perdite di esercizio rilevate dalle società ed enti partecipati nell’esercizio 2020, il Comune non è chiamato ad effettuare accantonamenti nel fondo perdite né in sede di bilancio di previsione né in sede di composizione dell’avanzo di amministrazione 2021.

Ad ogni buon conto, come evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia Romagna, nella delib. n. 112/2022/PRSE, depositata lo scorso 15 settembre, il mancato accantonamento nel bilancio finanziario dell’ente non esclude l’evidenziazione della perdita 2020 nel bilancio consolidato, redatto in contabilità economico-patrimoniale ai sensi dell’art. 11-bis e dell’allegato 4/4 del d.lgs. 118/2011, disposizioni non espressamente derogate dal citato art. 10, comma 6-bis, in modo da rappresentare in maniera corretta, trasparente e armonica la situazione patrimoniale tanto dell’ente partecipante che dell’ente partecipato.

Le perdite relative al 2020, se non ancora ripianate al termine dell’esercizio 2021, dovranno comunque concorrere alla costituzione del relativo accantonamento, nel bilancio dell’ente locale, in sede di rendicontazione dell’esercizio 2022. Ciò in quanto la norma di cui al D.L. n. 77/2021, in ragione degli eccezionali eventi pandemici, comportanti ab externo effetti depressivi della gestione delle partecipate e conseguenti perdite di esercizio, ha chiara portata derogatoria di una regola generale – quella del T.U.S.P. – la cui ratio va rinvenuta nell’esigenza di una corretta e veritiera rappresentazione della situazione finanziaria dell’ente (come sintetizzabile dal risultato di amministrazione) la cui esposizione nei confronti del soggetto partecipato può manifestarsi, in caso di mancato ripiano, attraverso la necessità della ricapitalizzazione o comunque della razionalizzazione della società partecipata, non escludendo la sua dismissione (art. 20 T.U.S.P.).

Diversamente opinando, verrebbe obliterato l’effetto di trascinamento del 2020 sugli esercizi successivi, venendosi a determinare un non consentito effetto “manipolativo” del risultato di amministrazione dell’ente partecipante per gli anni successivi al 2021 (cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 115/2020).

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