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Non opera il principio di rotazione nel caso di appalto con oggetto diverso rispetto a quello concluso

Il principio di rotazione non opera quando il servizio oggetto di affidamento del nuovo appalto è diverso rispetto a quello svolto dal gestore uscente, il quale, pertanto, non potrà essere escluso dalla partecipazione alla nuova procedura di gara: è quanto evidenziato dal Consiglio di Stato, sez. V, sent. 7 settembre 2022, n, 7794.

Nel caso concreto il pregresso affidamento aveva ad oggetto solo il servizio di gestione e consegna di atti depositati presso lo sportello comunale dai messi comunali, da altri enti e dagli ufficiali giudiziari e la registrazione delle PEC (trattandosi, quindi, di una mera attività di ricezione degli atti, con smistamento ai destinatari), mentre il nuovo affidamento prevedeva una serie di articolate attività, più complesse e del tutto nuove, che andavano dalla registrazione delle istanze di accesso agli atti, alla ricerca in archivio dei documenti, all’aiuto e assistenza degli utenti durante tutta la fase di consultazione dei documenti medesimi, alla compilazione dei moduli telematici.

Inoltre, per alcune di tali attività (ricerca in archivio e assistenza nella compilazione dei moduli telematici), rispetto alla commessa precedente era significativamente richiesta la presenza di personale laureato, trattandosi di prestazioni che richiedevano un diverso grado di conoscenza del personale impiegato.

Pertanto, è stata confermata, in definitiva, l’inapplicabilità del principio di rotazione, in assenza di continuità tra le prestazioni contrattuali (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 28 febbraio 2022, n. 1421). La rotazione, infatti, deve essere intesa “non già come obbligo di escludere il gestore uscente dalla selezione” del ‘nuovo’ affidamento, ma solo nel senso “di non favorirlo, risolvendosi altrimenti tale principio in una causa di esclusione dalle gare non solo non codificata, ma in totale contrasto col principio di tutela della concorrenza” (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 25 aprile 2020, n. 2654).