Il patteggiamento penale ha effetti probatori nel giudizio di responsabilità erariale

Le pronunce rese ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. (c.d. patteggiamento) hanno l’effetto di provare, nel processo contabile, l’illiceità dei fatti e la colpevolezza del presunto responsabile: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Sardegna, nella sent. n. 184/2022, depositata lo scorso 12 settembre (cfr. sez. giurisd. Sardegna, sent. n. 365/2021).

Secondo i giudici, il rilievo attribuito alla sentenza ex art. 444 c.p.p. deriva dalla constatazione che la decisione rappresenta il naturale epilogo dell’omonimo rito alternativo, rispetto al giudizio ordinario dibattimentale, che si caratterizza per la sua funzione deflattiva, consentendo una definizione anticipata del processo; orbene, una volta che l’imputato decida di percorrere la strada della richiesta di applicazione della pena, in qualche modo, ha rinunciato di avvalersi della facoltà di contestare l’accusa o, in altri termini, non ha negato la sua responsabilità ed ha perciò esonerato l’accusa dall’onere della prova.

Per altro verso, la sentenza, che accoglie la detta richiesta di ‘patteggiamento’, contiene in sé un accertamento implicito della responsabilità dell’imputato, senza che si debba espressamente motivare detta affermazione di responsabilità, anche perché, comunque, resta fermo l’obbligo giuridico del giudice di controllare se, allo stato degli atti di causa, sussistano le condizioni per il proscioglimento dell’imputato, a norma dell’art. 129 del codice di procedura penale.

Inoltre, la tesi che riconduce la sentenza di patteggiamento all’ampio genus delle sentenze di condanna si fonda poi sostanzialmente sul dato letterale dell’art. 445, comma primo, c.p.p., ai sensi del quale “salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata ad una pronuncia di condanna”.

 

 

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