Gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile del Comune
Gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile del Comune, ai sensi dell’art. 826, ult. comma, c.c., essendo destinati al soddisfacimento dell’interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive: è quanto ribadito dal TAR Campania, Napoli, sez. II, nella sent. 14 settembre 2022, n. 5703.
Come evidenziato dalla giurisprudenza in passato, gli impianti sportivi di proprietà comunale presentano entrambi i requisiti richiesti dall’art. 826, ultimo comma, c.c., per tale qualificazione, ovverosia la proprietà del bene da parte dell’ente (requisito soggettivo) e la destinazione del bene ad un pubblico servizio (requisito oggettivo) (TAR Lombardia, Milano, sez. IV, sent. 18 marzo 2019, n. 567).
Conseguentemente, qualora tali beni siano dati in concessione a privati, restano devolute al giudice amministrativo le controversie sul rapporto concessorio, inclusa quella sull’inadempimento degli obblighi concessori e la decadenza del concessionario (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. II, sent. 20 maggio 2022, n. 4007, proprio con riguardo ad impianto sportivo; Cass., SS.UU., sent. 9 agosto 2018, n. 20682; TAR Veneto, sez. I, sent. 23 febbraio 2022, n. 349; TAR Lazio, Roma, sez. II, sent. 20 luglio 2022, n.10344).