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Indebito utilizzo dell’auto di servizio: scatta la responsabilità erariale

L’utilizzo dell’auto di servizio per finalità non istituzionali genera responsabilità erariale: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per l’Umbria, nella sent. 63/2022, depositata lo scorso 13 settembre.

Nel caso specifico, il Presidente di un’Agenzia Regionale di Protezionale Ambientale aveva utilizzato l’auto di servizio per la partecipazione a convegni, conferenze, trasmissioni televisive e riunioni non ufficiali che, secondo i giudici contabili, non erano coerenti con il ruolo ricoperto; secondo il regolamento di organizzazione dell’ARPA, infatti, al Presidente erano riconosciuti compiti di definizione dell’assetto organizzativo, nomina dei responsabili delle singole strutture, la verifica dei risultati, la promozione dell’innovazione, la razionalizzazione dei processi organizzativi e un costante miglioramento qualitativo delle strutture.

È vero che tra le funzioni direttoriali rientrano anche la cura dei rapporti con le istituzioni pubbliche e con i soggetti portatori di interessi collettivi e la promozione dell’immagine e dell’identità dell’ARPA presso l’opinione pubblica; tuttavia, secondo la Corte, nel caso specifico, non era giustificabile plausibilmente la presenza del Presidente in incontri non ufficiali, dove l’argomento di discussione era solo marginalmente riconducibile alle funzioni istituzionali dell’Agenzia.

La quantificazione del danno, nel caso specifico, è stata effettuando sommando i pedaggi autostradali ed il costo di esercizio annuale dell’autovettura.