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Illegittimo il rinnovo tacito di un servizio già oggetto di una convenzione scaduta

È illegittimo il comportamento del Comune che rinnova tacitamente il servizio di lampade votive del cimitero all’operatore economico che lo aveva gestito in passato sulle base di una convenzione scaduta da anni: è quanto evidenziato dall’ANAC nel fasc. UVCP n. 3566/2022 dello scorso 7 settembre, considerando insufficiente a giustificare l’accaduto la circostanza che il rinnovo tacito aveva lo scopo di non sospendere un servizio necessario per i cittadini.

L’Autorità ha ricordato che una siffatta modalità di proroga tacita si è tradotta in un affidamento senza gara, in violazione dei principi di concorrenza e parità di trattamento tra gli operatori economici.

Nell’occasione sono state ricordate le stringenti condizioni che consentono di ritenere possibile l’utilizzo della proroga:

  • la proroga deve rivestire carattere eccezionale, utilizzabile solo quando non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali, nei soli e limitati casi in cui vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente;
  • la proroga è ammessa solo quando ha carattere temporaneo, rappresentando uno strumento finalizzato esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro (c.d. contratto ponte);
  • la nuova gara deve essere già stata avviata al momento della proroga;
  • l’amministrazione non deve rendersi responsabile di ritardi nell’indizione della procedura di selezione del nuovo affidatario;
  • l’opzione di proroga deve essere stata prevista nell’originario bando di gara e, di conseguenza, nel contratto di appalto.

Alla luce dell’evidenziato quadro normativo e giurisprudenziale, è dunque del tutto evidente che l’ordinamento non conosce alcuna ipotesi di “proroga tacita” dei contratti pubblici, poiché l’unica ipotesi normativamente prevista è rappresentata dalla proroga tecnica, di cui all’art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), istituto questo, peraltro, sottoposto agli stringenti limiti sopra evidenziati, posti a tutela della concorrenza e della parità di trattamento tra gli operatori economici.