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Esenzione IVA per le prestazioni mediche: le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

Come è noto, il regime di esenzione IVA previsto all’art. 10, comma 1, n. 18 del Decreto IVA (DPR n. 633/1972) è riconosciuto alle prestazioni mediche dirette esclusivamente alla tutela, al mantenimento nonché al ristabilimento della salute della persona e fornite da soggetti in possesso delle qualifiche professionali richieste dalla legge.

Conseguentemente, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 452/2022 dello scorso 9 settembre, l’esenzione in discorso opera:

  • nel caso di esami clinici/diagnostici effettuati da operatore economico presso il proprio laboratorio, tramite personale qualificato ed utilizzo di mezzi propri, dopo che il prelievo di campioni biologici viene effettuato presso la struttura sanitaria di un partner commerciale il quale utilizza le strumentazioni messe a disposizione dall’operatore e sotto le linee guida indicate da quest’ultimo e provvede a fornire i risultati all’utente;
  • nel caso di esami clinici/diagnostici effettuati da operatore economico presso un laboratorio fornito dal partner commerciale, impiegando strumentazione, materiali, risorse umane e know how propri;
  • per la fornitura di beni (ad esempio, provette monouso e reagenti) e strumentazioni che, per le loro caratteristiche intrinseche, presentano un vincolo di stretta funzionalità con le prestazioni medico-sanitarie rese al paziente;
  • per la l’attività di formazione e assistenza al personale finalizzata all’esecuzione ontologicamente sanitaria, con esclusione dell’attività di formazione e assistenza avente carattere organizzativo-gestionale.