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I compensi finanziati con i fondi del PNRR non rilevano ai fini del tetto del salario accessorio

Il trattamento economico accessorio destinato al personale comunale impiegato nei progetti di transizione digitale finanziati nell’ambito del PNRR, in quanto finanziato dai medesimi fondi, non rileva ai fini dei limiti previsti dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75: è il principio di diritto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia, nella delib. n. 116/2022/PAR, depositata lo scorso 8 settembre.

Ciò che rileva, quindi, ai fini dell’esclusione dei compensi finanziati dal PNRR dal tetto del trattamento economico accessorio, è la natura di spesa neutra per gli equilibri di bilancio dell’ente locale, in quanto “eterofinanziata”.

Il parere segnalato conferma quanto già affermato dalla medesima sezione della Corte dei conti con la delib. n. 111/2022/PAR del 7 luglio scorso, nella quale si era già affermato la possibilità del superamento dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in presenza di una spesa neutra per gli equilibri di bilancio dell’ente locale in quanto eterofinanziata.