Cessione di ecotomografi ad ultrasuoni: si applica l’IVA al 5%

Le cessioni di ecotomografi ad ultrasuoni beneficiano delle agevolazioni IVA di cui all’art. 124 del D.L. 34/2020, ossia regime di esenzione per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2020 e applicazione dell’aliquota IVA nella misura del 5% per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021: è quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 446/2022, pubblicata lo scorso 9 settembre.

La norma in discorso, infatti, ha introdotto una disciplina IVA agevolata per l’acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, il predetto articolo prevede che «1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-ter, è aggiunto il seguente: “1-ter.1. Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per Covid-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo;”.
2.Per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, le cessioni di beni di cui al comma 1, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. (…)».

A seguito dell’introduzione della citata disposizione, è stata modificata la Tabella A, Parte II-bis, allegata al DPR n. 633/1972 (Decreto IVA) – alla quale, in particolare, è stato aggiunto il numero 1-ter.1, recante un elenco di beni tra cui, appunto, è compreso l'”ecotomografo portatile“, le cui cessioni sono assoggettate all’aliquota IVA del 5% a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Per usufruire del regime di favore in questione, le cessioni dei beni in commento debbono rispettare la finalità sanitaria che, in base ai chiarimenti forniti con la circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020, costituisce un’ulteriore condizione alla quale è subordinata l’applicazione delle agevolazioni previste dall’articolo 124 del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

 

image_pdfScarica PDF articoloimage_printStampa articolo
Condividi!

Caricamento riuscito. Grazie!