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Mancata attivazione ai fini della riscossione delle entrate comunali: scatta la responsabilità erariale

Sono passibili di responsabilità erariale i funzionari comunali che non si sono adeguatamente attivati ai fini della riscossione delle entrate comunali (nel caso specifico, della TARI): è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Umbria, nella sent. n. 62/2022, pubblicata lo scorso 9 settembre.

I giudici hanno evidenziato che la corretta gestione delle entrate è fondamentale per l’ente locale, anche per perseguire un bilancio in equilibrio ed obiettivi di sana finanza pubblica locale, con la conseguenza che l’inefficiente gestione amministrativa, nel caso specifico, ha creato un “buco” nella casse comunali per l’esercizio a cui si riferiva la TARI, con gravi ricadute sul ciclo di bilancio del Comune.

I giudici, comunque, hanno ridotto il danno, considerando la percentuale “fisiologica” di mancata riscossione e gli importi relativi alle società fallite e agli avvisi notificati per compiuta giacenza.

Oltre ai funzionari comunali, i giudici hanno condannato anche il Sindaco e l’Assessore al bilancio per “aver proposto e contribuito all’approvazione di un quadro regolamentare caotico ed equivoco” nella gestione dei tributi.