Nel caso di emissione di un nuovo avviso di accertamento IMU che, per la prima volta, indica la sanzione (non disposta con l’atto originario), l’esercizio del potere sanzionatorio per parziale versamento deve essere effettuato entro il quinquennio decorrente dall’anno oggetto del primo avviso e non da quello di rettifica: è quanto affermato dalla Corte di Cassazione, sez. V, nella sent. n. 24298 dello scorso 4 agosto.
Ed infatti, l’art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006, dispone che il potere impositivo correlato ad un parziale versamento deve essere esercitato, a pena di decadenza, “entro il 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello in cui il versamento” avrebbe dovuto essere eseguito e che “Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”. Nel caso specifico, il primo avviso riguardava l’anno 2005 e la sanzione non era stata notificata entro il 31 dicembre 2010 ma solo nel 2011, ossia oltre il termine quinquennale previsto dalla legge.