È illegittimo il comportamento del Comune che rigetta un’istanza di accesso difensivo – ex artt. 22 e 24 della Legge n. 241/1990 – diretta a verificare eventuali violazioni di norme urbanistiche, presentata dal confinante e finalizzata ad ottenere gli atti con i quali erano stati autorizzati interventi edilizi realizzati sulla limitrofa altrui proprietà, potenzialmente forieri di determinare gravi pregiudizi a detta proprietà, oltre che per perdita di panoramicità, amenità, luminosità e diminuzione del relativo valore di mercato: è quanto affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. VI, nella sent. 2 settembre 2022, n. 5564.
Secondo i giudici, considerata la qualità di confinante, l’istante deve essere considerato portatore di un interesse giuridicamente rilevante che corrisponde alla necessità di attivare ogni tutela giurisdizionale; conseguentemente, è legittima la richiesta di ottenere copia dei titoli abilitativi edilizi eventualmente rilasciati in favore del terzo proprietario limitrofo, o anche del relativo dante causa, nonché “eventuali istanze di condono edilizio, D.I.A., segnalazioni di inizio attività (anche in sanatoria) laddove effettivamente presentate al Comune; accertamenti tecnici, esposti, informative; ordinanza sindacale, ordinanza di demolizione; ogni altro atto contenuto all’interno del fascicolo amministrativo di natura istruttoria, provvedimentale ed abilitativo”.
L’accesso in parola, in particolare, consente all’istante di acquisire piena conoscenza degli atti autorizzativi della trasformazione dell’area limitrofa e di determinarsi in piena consapevolezza nella eventuale tutela dei suoi diritti. Per altro verso, l’eventuale opposizione dei controinteressati non corrisponde ad un interesse alla riservatezza meritevole di tutela tanto rafforzata da consentire il sacrificio dell’opposto interesse alla conoscenza di cui è portatore l’istante: nel caso specifico, “infatti, si tratta di una istanza di accesso ad atti del procedimento edilizio in cui non vengono di norma in rilievo dati sensibili o supersensibili che giustificano un eventuale diniego di ostensione o di tutela della riservatezza di terzi”.