Incarico dirigenziale ad ex dipendente elusivo del divieto di legge: scatta la responsabilità erariale

Il conferimento di incarico professionale di “supporto e assistenza tecnica”, reiterato nel tempo e retribuito, conferito all’ex dipendente comunale, è elusivo dell’art. 5, comma 9, del DL n. 95/2012, che pone limiti stringenti alla possibilità, per l’ente locale, di continuare ad avvalersi di dipendenti collocati in quiescenza, aggirando così l’istituto del pensionamento e le disposizioni sul reclutamento del personale: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Lombardia, nella sent. n. 219/2022, depositata lo scorso 1° settembre.

Come è noto, la norma citata espressamente prevede che “È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall’organo competente dell’amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell’ambito della propria autonomia”.

I giudici, dinanzi ad un caso in cui all’ex responsabile dell’ufficio tecnico, dopo la messa in quiescenza, veniva affidata l’”istruttoria delle pratiche afferenti l’urbanistica, l’edilizia ed ambiente, nonché per le pratiche afferenti i lavori pubblici, la gestione dei beni patrimoniali comunali e le relative manutenzioni, ivi compreso l’espletamento delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento”, hanno ritenuto violata la norma in discorso e gravemente colposo il comportamento della Giunta e del Segretario Comunale.

In particolare, i giudici hanno stigmatizzato l’operato di quest’ultimo che, ai sensi dell’art. 97, comma 2 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), “svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti”, mentre ai sensi del comma 4, lett. a) del medesimo articolo “partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione”. Lo stesso era, quindi, tenuto a presidiare e garantire la corretta applicazione delle disposizioni normative da parte  dell’Amministrazione: in virtù di tale ruolo, il segretario non poteva, nel caso di specie, non conoscere e garantire la corretta applicazione dei principi fondamentali in materia di incarichi esterni e i relativi presupposti e divieti.

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