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Appalti: legittima la sostituzione del commissario di gara per motivi di salute

È legittima la sostituzione di un componente della commissione che si riveli in stato di impedimento per motive di salute: è quanto ribadito dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 24 agosto 2022, n. 7446, confermando un proprio risalente orientamento (cfr. sent. 16 maggio 2006, n. 2813).

Secondo i giudici di Palazzo Spada, opera il generale principio di diritto pubblico sulla temporaneità delle cariche e sugli impedimenti soggettivi, principio che va applicato nel senso della possibilità di sostituire i componenti del collegio ove si manifestino ragioni di carattere soggettivo e sopravvenute rispetto all’atto di nomina.

Né tale sostituzione è in contrasto con il principio dell’immodificabilità dei commissari (principio ricavabile dall’art. 77, comma 1, del Codice dei contratti pubblici – Decreto Legislativo n. 50/2016 – secondo cui, nel caso di rinnovazione delle operazioni di gara, deve essere la medesima commissione a riesaminare gli atti, salvo che il giudice non abbia accertato un vizio di composizione della commissione stessa): ciò in quanto il principio dell’immodificabilità dei commissari, come affermato in passato dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 16 febbraio 2021, n. 1415) non è valevole in via assoluta, considerato che, in presenza di talune ipotesi di necessità, il singolo membro può e deve anzi essere sostituito proprio per non aggravare oltre misura l’azione amministrativa legata alla ripetizione della procedura competitiva.