Acquisto di generi alimentari da parte dell’economo: il warning della Corte dei conti

L’acquisto di generi alimentari, di pasti o di colazioni di lavoro a carico del bilancio dell’Ente pubblico può essere giustificato esclusivamente quando ricorrono i requisiti di inerenza, ufficialità e d eccezionalità che sempre devono contraddistinguere il sostenimento delle spese di rappresentanza da parte di una P.A.: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Regione Siciliana, nella sent. n. 640/2022, depositata lo scorso 30 agosto, richiamando un noto orientamento (cfr. Corte dei conti, sez. giur. Liguria, sent. n. 61/2022 e sent. n. 5/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata).

Nel caso specifico i giudici contabili hanno ritenuto non pertinente l’acquisto, da parte dell’economo, di una serie di kit caffè, per un totale di 700 capsule, evidenziando che tale acquisto, plausibilmente e in assenza di valide controdeduzioni da parte dell’economo, era finalizzato a porre a carico dell’ente (nel caso specifico, una Università) la “pausa caffè” dei dipendenti. La Corte ha riconosciuto la colpa grave in capo all’economo alla luce della consolidata giurisprudenza in materia e all’assenza di plausibili giustificazioni.

 

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