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I principi giurisprudenziali in materia di giudizi di conto resi dall’economo

Come ricordato recentemente dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Regione Siciliana, nella sent. n. 640/2022, depositata lo scorso 30 agosto, la giurisprudenza contabile ha elaborato una serie di principi che regolano la delicata materia dei giudizi di conto resi dall’economo:

  • egli è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione e nel conto reso annualmente deve dimostrare la regolarità dei pagamenti eseguiti in stretta correlazione agli scopi per i quali sono state disposte le anticipazioni;
  • è obbligato ad utilizzare il fondo economato per le sole spese tassativamente previste nel relativo regolamento e non può distrarlo per eseguire spese non espressamente previste nel regolamento;
  • a prescindere da ogni valutazione circa l’eventuale utilità derivante all’ente, restano irregolari le spese non previste dal regolamento di contabilità o economale e non riconducibili a finalità istituzionali dell’ente;
  • il fondo economale non può essere utilizzato per aggirare le disposizioni di contabilità in tema di assunzione di impegno e, con l’artificiosa parcellizzazione delle spese, quelle dettate dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di procedure.

Ancora, è stato affermato che la documentazione giustificativa ed esplicativa della motivazione della spesa in economia assume un ruolo decisivo, peculiare e determinante per la regolare ascrizione alle specifiche categorie di spesa per le quali è consentito – attesa l’eccezionalità del ricorso alle spese in economia in alternativa alle forme di norma previste per acquisti e forniture – di impiegare denaro pubblico in deroga alle ordinarie procedura di spesa; il ricorso alla cassa economale presuppone – per obbligo – una motivata richiesta da parte del dirigente responsabile, cioè una formale e documentata istanza, idonea a rendere esplicita nella genesi e nei presupposti, ed immediata nei fini, la riconducibilità alle ipotesi di spesa in economia (cfr. Corte dei conti, sez. giurisd. Appello, Reg. Siciliana, sent. n. 187/2021).