L’omesso versamento del contributo ANAC non comporta in linea di principio l’estromissione dalla gara, potendo detta omissione essere anche tardivamente sanata tramite il soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), fatte salve le ipotesi in cui la lex specialis preveda, in caso di mancato pagamento entro il termine di presentazione delle offerte, una espressa comminatoria di esclusione: è quanto ribadito dal TAR Umbria, sez. I, nella sent. 22 agosto 2022, n. 641.
Sul punto già in passato la giurisprudenza aveva che “la circostanza che nelle leggi di gara fosse prevista la sanzione espulsiva in relazione alla violazione dell’obbligo di effettuare il versamento del contributo ANAC, e fosse anche circoscritta la possibilità di effettuare il pagamento entro il termine per la presentazione delle offerte, rende non censurabile l’operato della commissione di gara che una volta riscontrato, all’esito del soccorso istruttorio, che la criticità ascritta alla concorrente non si sostanziava in una mera carenza di produzione documentale, quanto piuttosto nell’inosservanza di un termine perentorio per l’incombente de quo, ha correttamente ritenuto non adempiuta la prescrizione di gara ed applicato la sanzione prevista” (TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, sent. 29 giugno 2021, n. 573).