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Niente accesso civico alle posizioni debitorie TARI dei cittadini

È legittimo il diniego opposto dal Comune all’istanza di accesso civico presentata per conoscere la posizione debitoria TARI di alcuni specifici cittadini e all’eventuale attivazione delle procedure di recupero coattivo delle somme dovute all’ente locale: è quanto affermato dal Garante della privacy nel parere doc. web n. 9799635 dello scorso 7 luglio.

Ed infatti, i dati oggetto di accesso civico generalizzato riguardano la volontà di conoscere informazioni dettagliate sulla regolarità/capacità contributiva dei soggetti controinteressati e sulle attività di riscossione coattive poste in essere dal Comune, compresa l’esistenza di accertamenti, procedure esecutive e di atti di pignoramento presso terzi su conti correnti o pensioni. Si tratta non solo di dati anagrafici, ma anche di notizie di carattere economico, contributivo e patrimoniale di soggetti privati che, per motivi individuali, non sempre si desidera portare a conoscenza di soggetti estranei e la cui ostensione può arrecare, in relazione ai casi e al contesto in cui possono essere utilizzati da terzi, tenendo conto anche del particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del Decreto Legislativo n. 33/2013.

In tale quadro, considerando la tipologia e la natura dei dati e delle informazioni personali oggetto dell’istanza di accesso civico nel caso in esame, la relativa integrale ostensione determina un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati, con possibili ripercussioni negative sul piano personale, sociale, relazionale e professionale (art. 5-bis, comma 2, lett. a, del Decreto Legislativo n. 33/2013; art. 5, par. 1, lett. b e c, del RGPD – Regolamento n. 2016/679). Ciò anche considerando le ragionevoli aspettative di confidenzialità dei controinteressati in relazione al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti dal Comune, nonché la non prevedibilità, al momento della raccolta dei dati, delle conseguenze derivanti a questi ultimi dalla eventuale conoscibilità da parte di chiunque delle informazioni richieste tramite l’accesso civico (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico).