Imposta di bollo fatture elettroniche 2° trimestre 2022: la scadenza del 30 settembre

Come è noto, l’Agenzia delle Entrate elabora con cadenza trimestrale, le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI), per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di bollo. A seguito del controllo, nella sezione “Fatture e Corrispettivi” del sito istituzionale è possibile consultare due elenchi:

  • elenco A (non modificabile), contenente le fatture elettroniche correttamente assoggettate a bollo (campo valorizzato a “SI” nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica);
  • elenco B (modificabile), contente le fatture elettroniche che non riportano assoggettamento a bollo ma in base ai dati contenenti nella fattura avrebbero dovuto essere assoggettate (campo non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica); tale elenco, relativamente alle fatture del 2° trimestre 2022, è eventualmente modificabile entro il prossimo 10 settembre.

Il pagamento del bollo deve rispettare le scadenze previste dall’art. 6, comma 2, del DM del 17 giugno 2014; in particolare, per quanto riguarda le fatture emesse nel secondo trimestre 2022, la scadenza per il pagamento è il prossimo 30 settembre; tuttavia, se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera la soglia di € 250, la scadenza per il versamento è il prossimo 30 novembre.

Il pagamento potrà essere effettuato tramite addebito sul conto corrente del soggetto debitore, attraverso l’inserimento dell’IBAN nell’apposita funzionalità della sezione “Fatture e Corrispettivi” oppure con il modello F24 predisposto dall’Agenzia e scaricabile dal sito istituzionale.

 

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