Pubblicazione curriculum vitae dirigente comunale: il limite è di tre anni dalla cessazione del rapporto
È illegittimo il comportamento del Comune che lascia pubblicato sul proprio sito istituzionale il curriculum vitae di un ex dirigente ben oltre il termine di tre anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro: è quanto evidenziato dal Garante della privacy nel documento web n. 9789899 dello scorso 26 maggio.
Ed infatti, l’art. 14, comma 2, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dispone che la pubblicazione di tale documento rimane obbligatoria solo per i tre anni successivi alla cessazione dell’incarico o del rapporto; l’aver disatteso la norma in questione, secondo il Garante, “ha comportato una diffusione di dati personali in assenza di base giuridica”.
Il Garante ha anche evidenziato che il curriculum in questione conteneva dati ulteriori rispetto a quelli necessari ad adempiere all’obbligo legislativo di trasparenza, quali l’indirizzo di residenza, il numero di cellulare e gli indirizzi di posta elettronica privati. A tal riguardo, è stato evidenziato che già nelle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (provv. 15 maggio 2014, n. 243, doc. web n. 3134436), il Garante aveva chiarito che il riferimento del legislatore all’obbligo di pubblicazione del curriculum vitae non può, comunque, comportare la diffusione di dati personali che non siano pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite. Pertanto, “prima di pubblicare sul sito istituzionale i curricula, il titolare del trattamento dovrà […] operare un’attenta selezione dei dati in essi contenuti”, omettendo di pubblicare i “dati eccedenti, quali ad esempio i recapiti personali oppure il codice fiscale degli interessati, ciò anche al fine di ridurre il rischio di c.d. furti di identità” (parte prima, par. 9.a.).