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Imposte di registro, ipotecarie e catastali nell’edilizia economica e popolare: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Come è noto, l’art. 32 (rubricato “Edilizia economica e popolare”) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, dispone al secondo comma che “gli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge 865/1971 e gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree stesse sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali. Le stesse agevolazioni si applicano agli atti di cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei comuni o loro consorzi nonché agli atti e contratti relativi all’attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV della medesima legge indicata nel primo comma (L. n. 865 del 22 ottobre 1971)”.

Intervenendo sulla corretta esegesi della norma, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 434/2022, pubblicata lo scorso 25 agosto, ha evidenziato che l’edilizia residenziale oggetto dei programmi pubblici di cui al titolo IV della Legge n. 865/1971 è quella c.d. “sovvenzionata”, ossia realizzata dai soggetti previsti in detta legge (istituti autonomi, cooperative edilizie, società con prevalente partecipazione statale) direttamente o indirettamente con fondi pubblici, per la creazione a costi ridotti di abitazioni da assegnare, a condizioni economiche particolarmente favorevoli, a cittadini con redditi bassi o che si trovino in condizioni economiche disagiate.

Conseguentemente, le agevolazioni riguardanti le imposte di registro, ipotecarie e catastali previste dal citato art. 32 del DPR n. 601/1973 valgono solo per tale tipologia di alloggi; non operano, invece, per:

  • l’edilizia “convenzionata”, ovvero quella diretta a far acquisire la proprietà della casa, per specifiche categorie di persone, attraverso prezzi calmierati in base a convenzioni stipulate con i Comuni;
  • l’edilizia “agevolata”, finalizzata alla costruzione di alloggi da destinare a prima abitazione, realizzata da privati con finanziamenti messi a disposizione dallo Stato o dalle Regioni, a condizioni di particolare favore, e con contributi in conto interessi e a fondo perduto.

Nel caso specifico oggetto di interpello, in applicazione dei suddetti principio, l’Agenzia ha ritenuto applicabile il regime agevolato di cui all’art. 32, comma 2, del DPR n. 601/1973 con riferimento agli atti di acquisto degli immobili da destinare agli occupanti di aree baraccate; detti immobili, infatti, sarebbero stati realizzati, con fondi totalmente pubblici, da parte di un’agenzia regionale subentrata ad un istituto autonomo case popolari.