Deve ritenersi in conflitto di interessi potenziale il RUP che ha frequentazioni con membri della famiglia di uno dei concorrenti, comprovata anche dalla comune iscrizione al Rotary Club locale: è quanto evidenziato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 20 luglio 2022, n. 6389.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, è irrilevante accertare la sospensione di dette frequentazioni una volta che risulti accertato esservi stato un rapporto di amicizia prolungato nel tempo e che non sia stata comprovata, ma nemmeno dichiarata, la definitiva interruzione di ogni rapporto collocabile in un periodo di tempo particolarmente distante dai fatti di causa.
La frequentazione abituale, peraltro, è una delle ipotesi tipizzata di conflitto di interesse, espressamente prevista dall’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Regolamento recente il codice di comportamento dei dipendenti pubblici), norma richiamata dall’art. 42, comma 2, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016).
I giudici, inoltre, hanno ricordato che il conflitto deve ritenersi sussistente indipendentemente dal concretizzarsi di un vantaggio per il concorrente (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 14 maggio 2018, n. 2853; sez. III, sent. 12 settembre 2019, n. 6150; sez. V, sent. 28 ottobre 2019, n. 7389), dal momento che le previsioni sul conflitto di interesse sono norme “di pericolo”, operando anche solo in presenza del pericolo di pregiudizio che può essere causato dalla situazione conflittuale (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sent. 20 agosto 2020, n. 5151 e sez. V, sent. 14 maggio 2020, n. 3048).