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La natura della relazione di fine mandato

Come ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Sicilia, nella delib. n. 143/2022/VSG, depositata lo scorso 23 agosto, riprendendo un orientamento delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione espresso nella sent. n. 23/2022, la relazione di fine mandato è pacificamente considerata una rendicontazione che, anche se non inserita direttamente nel ciclo di bilancio, costituisce espressione del dovere di trasparenza e disclosure cui sono tenuti coloro che amministrano le risorse pubbliche nel rispetto dei principi costituzionali e in particolare dell’art. 97 Cost.

Pertanto, il fondamento giuridico dell’obbligo di redazione della relazione di fine mandato va rinvenuto direttamente nell’art. 97 della Costituzione, sia nel comma 1, il quale prevede che “le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico”, sia nel comma 2, secondo cui “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”. Entrambe le norme costituzionali, contenute nella stessa disposizione, sono poste a presidio anche della tempestività e la correttezza dell’informazione contabile alla comunità amministrata, di cui la relazione di fine mandato costituisce ontologicamente l’ipostasi, in vista del futuro esercizio del diritto di voto.

La relazione di fine mandato, infatti, risponde al principio di accountability degli amministratori locali, i quali sono chiamati a dare conto della propria gestione amministrativa e finanziaria, al fine di favorire e rendere effettivo il controllo democratico dei cittadini, in occasione delle elezioni amministrative e ciò non può che avvenire, come si vedrà, attraverso le relazioni di inizio e fine mandato.

In tale contesto normativo, la relazione di fine mandato si inserisce nel novero degli strumenti di attuazione dei principi di responsabilizzazione, di effettività e di trasparenza del controllo democratico, di cui all’art. 1 della legge 5 maggio 2009, n. 42 – “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione“.

La relazione di fine mandato costituisce, pertanto, un fondamentale ed indefettibile strumento di conoscenza dell’attività svolta nell’esercizio delle rispettive funzioni e momento di trasparenza nella fase di passaggio da un’amministrazione all’altra, in cui deve essere fotografata la reale situazione dell’ente; la comunità locale, nell’esercitare consapevolmente il proprio diritto-dovere di voto, deve essere resa edotta della reale situazione finanziaria dell’ente (attraverso le due relazioni di inizio e fine mandato), secondo le tempistiche previste dal legislatore e ritenute dallo stesso congrue a tale fine. Ciò al fine del compimento sostanziale del processo cognitivo alla base del principio democratico, nel cui ambito il cittadino-elettore deve avere la possibilità di conoscere, in tempo utile ed anteriore all’espressione del voto, tutti gli elementi informativi necessari al raffronto tra gli obiettivi programmati (relazione di inizio mandato) e risultati realizzati (relazione di fine mandato). In tal modo, al termine del periodo di consiliatura elettiva, si conclude il processo scandito annualmente dal confronto tra il bilancio di previsione ed il rendiconto della gestione, il quale si riflette – sul versante programmatico – nella rimodulazione del Documento Unico di programmazione.

Dunque, l’obbligo di redazione e di pubblicazione della relazione di fine mandato è funzionale a concorrere alla realizzazione della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativo-politica degli enti locali e, in tal senso, rappresenta un adempimento che si affianca a quelli elencati nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente la disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; ai fini dell’unità giuridica della Repubblica, quest’ultimo provvedimento normativo, come è noto, contiene disposizioni che attengono espressamente all’individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione (art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 33/2013).