Assenza del fondo contenzioso in presenza di procedimenti pendenti: il warning della Corte dei conti

Non è rispettoso dei principi contabili né prudente il comportamento dell’ente che, pur in presenza di numerosi procedimenti giudiziari in corso, non provvede all’accantonamento del relativo fondo contenzioso, ed utilizza, a copertura dei conseguenti debiti fuori bilancio formatisi nell’esercizio, le variazioni di bilancio: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Sicilia, nella delib. n. 127/2022, depositata lo scorso 20 luglio.

I giudici siciliani hanno ricordato che, in merito al fondo rischi, la Sezione delle Autonomie ha espresso il principio secondo cui “particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall’Organo di revisione” (Sezione delle Autonomie, delib. n. 14/2017/INPR, contenente “Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l’attuazione dell’art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266”).

L’esigenza di certezza della determinazione del fondo rischi – di cui è espressione ineluttabile l’attestazione dell’organo di revisione in ordine alla sua quantificazione (Sez. Aut., delib. n.14/2017) – è funzionale a determinare correttamente la situazione di equilibrio o di disequilibrio dell’ente, dal momento che nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l’ente è in disavanzo di amministrazione: di talché la sua violazione è in grado di “ridondare” sulla legittimità della spesa nonché dell’entrata, alterando, così, i saldi finali (cfr., anche sez. reg. di controllo per la Campania, delib. n. 217/2019).

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