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Accessibili i documenti relativi ai canoni idrici dovuti al Comune

È illegittimo il silenzio del Comune dinanzi ad un’istanza di accesso difensivo, presentata dall’interessato, avente ad oggetto il contratto, le fatture e relative relate di notifica, nonché l’estratto delle letture e/o misurazioni sul contatore eseguite dall’Ente in ordine ai consumi per le annualità cui si riferiscono le medesime fatture: è quanto affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. VI, nella sent. 25 agosto 2022, n. 5500.

Nel caso in questione, la pretesa conoscitiva azionata dal contribuente è funzionale – in una ottica prodromica e preventiva – a soddisfare la legittima aspirazione a verificare la correttezza e la legittimità dell’agere del Comune posto a fondamento della pretesa creditoria avanzata nei suoi confronti, e ciò al fine di compiere, plena cognitio, ogni valutazione funzionale all’esercizio, per ciò solo eventuale, delle guarentigie difensive di impugnazione.

L’istanza di accesso è stata, infatti, formulata con riferimento alla documentazione che è richiamata nei solleciti di pagamento inviati dal concessionario della riscossione, per il pagamento dei canoni idrici dovuti al Comune e che è posta a fondamento della pretesa creditoria avanzata nei confronti dell’interessato: conseguentemente, è evidente il collegamento tra i documenti richiesti, prodromici all’accertamento e ai solleciti di pagamento inviati e la posizione giuridica dell’istante.

Di qui l’“interesse diretto, concreto e attuale” del contribuente alla conoscenza di tutti gli atti che si inscrivono in quell’iter procedimentale che ha portato alla quantificazione della pretesa creditoria azionata nei suoi confronti e l’illegittimità dell’inerte contegno tenuto dall’Amministrazione sull’istanza di accesso; ciò impone al Comune di fornire espresso riscontro alla istanza di accesso, provvedendo a soddisfare l’azionata pretesa conoscitiva, eventualmente anche “in forma negativa” con l’eventuale attestazione del mancato possesso dei richiesti documenti.