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Possibile l’ottemperanza per le spese legali all’avvocato distrattario decise dal giudice dopo il dissesto

Lo stato di dissesto del Comune è ininfluente sull’azione d’ottemperanza promossa dal difensore dell’ente locale per il recupero del credito per spese legali distratte a suo favore se il diritto di credito sorge dalla sentenza successiva alla dichiarazione di dissesto: è quanto evidenziato dal TAR Calabria, Reggio Calabria, nella sent. 21 luglio 2022, n. 494.

A fronte di una sentenza di accertamento successiva alla dichiarazione di dissesto, infatti, spetta al giudice dell’esecuzione verificare non solo l’epoca di insorgenza del debito ma anche la sua natura e, solo nel caso in cui esso sia effettivamente scaturente o da ricollegare alla pregressa attività gestoria fallimentare, esso andrà ricondotto alla massa passiva, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell’azione esecutiva.

Nel caso in esame, i giudici hanno evidenziato che il credito portato in esecuzione – costituito dalle spese legali, distratte in favore del difensore e liquidate con sentenza pronunciata successivamente allo stato di dissesto – era sorto solo con la sentenza e non era, pertanto, da ricollegare alla pregressa attività gestoria fallimentare, con la conseguenza che non può essere contabilmente inserito nella massa passiva ed è, invece, passibile di esecuzione in via ordinaria.