Legittimo l’accesso difensivo alla pratica relativa ai contributi statali post-alluvione curata dal Comune

Il richiedente il contributo statale post-alluvione è legittimato ad accedere alla propria pratica presentata al Comune per la relativa istruttoria: è quanto affermato dal TAR Calabria, Reggio Calabria, nella sent. 8 agosto 2022, n. 583.

Nel caso specifico, l’interessato, dopo aver presentato al proprio Comune l’istanza per ottenere il contributo, si avvedeva che detto ente locale non risultava fra quelli che avevano provveduto alla trasmissione delle richieste alla Regione per la successiva graduatoria degli aventi diritto. Conseguentemente, avanzava istanza di accesso documentale, con l’evidente finalità di verificare eventuali omissioni da parte dell’ente locale e richiedere il risarcimento per omessa istruttoria e trasmissione della propria pratica.

I giudici reggini hanno ricordato che, ai fini della sussistenza del presupposto legittimante l’esercizio del diritto di accesso ai documenti della Pubblica Amministrazione, devono esistere:

  • un interesse giuridicamente rilevante del richiedente, non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, ma giuridicamente tutelato (non potendo identificarsi col generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell’attività amministrativa);
  • un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l’ostensione, fermo rimanendo che l’interesse all’accesso va valutato in astratto, senza che possa essere operato, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o all’ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso stesso (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 10 gennaio 2007, n. 55).

Il nesso di strumentalità fra l’interesse all’accesso e la sua rilevanza ai fini della proposizione di un eventuale giudizio, inoltre, va inteso in senso ampio, in quanto la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante, e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 7 settembre 2004, n. 5873 e sez. VI, sent. 22 ottobre 2002, n. 5814).

Inoltre, sulla base di un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza amministrativa, l’accesso va in ogni caso garantito qualora sia strumentale e funzionale a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima ed indipendentemente dall’effettivo esercizio di un’azione giudiziale.

Tanto premesso, con riferimento alla vicenda esaminata, i giudici hanno ritenuto che il documentato avvio da parte dell’interessato alla procedura prevista per ottenere i contributi stanziati dallo Stato in favore dei privati danneggiati dagli eventi meteorologici radica un chiaro interesse della ricorrente a conoscere se il Comune destinatario della domanda di accesso abbia assolto a tutti gli oneri previsti per consentire ai cittadini di vedere riconosciuto il diritto a percepire i ridetti contributi, onde eventualmente avviare un’azione risarcitoria nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili. Per altro verso, nel caso di specie deve essere esclusa la sussistenza di ragioni legittimamente ostative all’accesso azionato, ma è anzi pacifico che la documentazione richiesta sia strumentale alla eventuale tutela giurisdizionale dei diritti del richiedente.

 

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