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Aspettativa fraudolenta dell’assessore comunale: scatta la responsabilità erariale

È soggetto all’azione di responsabilità erariale l’assessore comunale che simula fraudolentemente la propria assunzione lavorativa presso un’azienda privata allo scopo di poter godere dell’aspettativa che il TUEL (D. Lgs. n. 267/2000) riconosce a chi ricopre una carica pubblica: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per l’Umbria, nella sent. n. 49/2022, depositata lo scorso 17 agosto.

Nel caso specifico, il consigliere comunale, subito dopo l’elezione, veniva assunto da un’azienda privata (con il cui titolare vantava pregressa frequentazione) e richiedeva l’aspettativa per motivi istituzionali. A seguito di segnalazione da parte di altri consiglieri, venivano svolte le indagini, comprovando che l’interessato non si era mai recato presso l’azienda e che non possedeva alcuna competenza nel settore di operatività del datore di lavoro; secondo i giudici, perciò, vi erano indizi precisi, gravi e concordati che dimostravano che il rapporto di lavoro fosse stato simulato per godere dei benefici connessi all’aspettativa e l’assessore, in realtà, non avesse mai svolto alcuna attività presso l’azienda nella quale risultava formalmente assunto.

Si era, perciò, dinanzi ad un abuso nell’utilizzo dell’aspettativa, con conseguente condanna alla restituzione, a favore del Comune, delle somme ottenute fraudolentemente dall’assessore ed erogate nel corso dei mesi dall’ente locale all’INPS e al datore di lavoro (queste ultime per il fondo aziendale di previdenza complementare).