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Revoca dell’assessore per lesione del rapporto fiduciario: le indicazioni della giurisprudenza

Se è vero che una congrua motivazione dell’atto di revoca ben può consistere nella lesione del rapporto fiduciario esistente tra il Sindaco e l’assessore, è nondimeno vero che tale motivazione è sufficiente – e quindi non oltremodo sindacabile – soltanto se il Sindaco ha quantomeno sommariamente menzionato il fatto che ha innescato la suddetta lesione: è quanto affermato dal TAR Lazio, Roma, sez. II, nella sent. 10 agosto 2022, n. 11143.

I giudici hanno richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui:

  • la revoca della nomina della ricorrente è compiutamente motivata in ordine alle ragioni di natura politica che hanno fatto venir meno il rapporto di piena fiducia tra assessore e sindaco” (sez. I, parere n. 3161 del 2019);
  • il “provvedimento di revoca dell’incarico di un singolo assessore[previsto] dall’art. 46, comma 4, del testo unico di cui al d.lgs. n. 267 del 2000 può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa rimesse in via esclusiva al Sindaco, e segnatamente anche su ragioni afferenti ai rapporti politici all’interno della maggioranza consiliare e sulle sue ripercussioni sul rapporto fiduciario che deve sempre permanere tra il capo dell’amministrazione e il singolo assessore” (sez. I, parere n. 936 del 2021).

In breve, il Collegio ha sposato quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui la compromissione del rapporto fiduciario Sindaco-assessore può sì giustificare la revoca dell’incarico assessorile, ma purché sia accompagnata da un’indicazione – anche soltanto generica – dei fatti o delle “ragioni afferenti ai rapporti politici all’interno della maggioranza consiliare” che hanno eziologicamente leso il vincolo di fiducia; ciò al fine di soddisfare quel minimum motivazionale che è pur sempre richiesto anche per gli atti di alta amministrazione, nonché al fine di impedire che la lesione del vincolo fiduciario si trasformi in una vuota formula di stile suscettibile di utilizzi elusivi e discriminatori.

Proprio in tal senso, un recente precedente giurisprudenziale – rimasto inappellato – ha annullato l’atto di revoca di un assessore comunale sulla considerazione secondo cui “il provvedimento impugnato, infatti, si limita ad affermare che è venuto meno il rapporto di fiducia, facendo mero riferimento a “giurisprudenza acclarata” … Il provvedimento tuttavia non reca alcuno specifico riferimento alle ragioni per cui il sindaco ha ritenuto di procedere alla “rimodulazione della delega assessorile”, né ad episodi, situazioni, opinioni, alla base delle richiamate “valutazioni di opportunità politico-amministrativa” e del “venir meno del rapporto di fiducia” (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. I, sent. 29 aprile 2022, n. 583).