Appalti: la competenza a disporre l’esclusione è del RUP e non della commissione di gara

La competenza a disporre l’esclusione è del RUP e non della commissione di gara: è quanto ribadito dal TAR Campania, Napoli, sez. VIII, nella sent. 1° agosto 2022, n. 5181.

L’art. 80, comma 5, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), infatti, prevede che sia la stazione appaltante a determinare le esclusioni: ciò va inteso nel senso che la competenza spetti al RUP e non all’organo straordinario della commissione che ha compiti di ausilio e di supporto del RUP medesimo (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 7 ottobre 2021, n. 6706; sez. VI, sent. 8 novembre 2021, n. 7419).

Con maggiore impegno esplicativo, va rilevato che l’art. 77 del Codice (“Commissione giudicatrice”) statuisce che “nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta di esperi nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”. Tale disposizione definisce i limiti della competenza della commissione che si deve limitare a svolgere un’attività di giudizio consistente nella valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico in qualità di organo straordinario e temporaneo della stazione appaltante con funzioni istruttorie. Conseguentemente, è “preclusa alla commissione giudicatrice ogni altra attività che non sia di giudizio in senso stretto, compresa, in particolare, la verifica della regolarità delle offerte e della relativa documentazione; la quale, ove sia stata in concreto svolta (normalmente, su incarico dell’amministrazione, ma anche in mancanza di specifico incarico), deve essere poi verificata e fatta propria della stazione appaltante” (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 12 febbraio 2020, n. 1104).

Il provvedimento di esclusione dalla procedura trova la propria regolamentazione nell’art. 80 (“Motivi di esclusione”) del Codice che, in più occasioni (e, precisamente, ai commi 5, 6, 8 e10-bis) individua nella “stazione appaltante” e, quindi, nel RUP – che ha la competenza generale a svolgere “tutti i compiti” non attribuiti “specificatamente” ad altri organi o soggetti (art. 31 co. 3 dl.gs. 50/2016) – il soggetto tenuto ad adottare il provvedimento di esclusione dell’operatore economico.

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