Ai fini della valida opposizione del vincolo di impignorabilità delle somme rispetto ad una richiesta di ottemperanza di un giudicato favorevole al privato creditore, grava sull’Amministrazione Comunale l’onere di provare non solo l’esistenza della delibera di destinazione delle somme (ex art. 159 del TUEL – Decreto Legislativo n. 267/2000) e la sua notifica al tesoriere, ma anche la perdurante efficacia della stessa per non essere stata seguita da pagamenti per debiti estranei, su mandati non emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico: è quanto ribadito dal TAR Campania, Napoli, sez. V, nella sent. 17 agosto 2022, n. 5417, confermando un orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione, sez. civ., nella sent. n. 13208/2012.
Tale statuizione è conseguenza del principio della vicinanza della prova, dal momento che il Comune, diversamente dal privato, è nelle condizioni di fornire tale dimostrazione con la documentazione in possesso suo e del tesoriere circa i procedimenti di erogazione della spesa; conseguentemente, laddove prova non venga fornita, la pretesa del privato deve essere soddisfatta, incombendo sull’Ente debitore, o, in via sostitutiva, al commissario ad acta eventualmente insediato, ogni attività intesa all’ottemperanza, ivi comprese le variazioni di bilancio (o, al limite, l’accensione di mutui), necessarie a dare esecuzione al giudicato.