Sana gestione finanziaria dell’ente locale: i ruoli del responsabile del servizio finanziario e del revisore
Il perseguimento della sana gestione finanziaria dell’ente locale coinvolge sia il responsabile del servizio finanziario sia l’organo di revisione: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Friuli Venezia Giulia, nella delib. n 50/2022/PRSP, depositata lo scorso 11 agosto.
Il primo, infatti, ai sensi dell’articolo 153, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), è preposto, oltre alla regolare tenuta delle scritture contabili, soprattutto a presidiare la veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai servizi, anche in relazione, nel corso dell’esercizio, allo stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, al fine di salvaguardare con continuità gli equilibri finanziari e complessivi della gestione e i vincoli di finanza pubblica. Nell’esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica. Il comma 6 del medesimo articolo impone inoltre al responsabile finanziario dell’ente, qualora rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio, un obbligo di segnalazione al legale rappresentante, al consiglio, al segretario e all’organo di revisione, nonché alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
Con riferimento invece all’organo di revisione va osservato che esso, da un lato, assume la qualificazione di organo tecnico di controllo che somma su di sé obblighi e responsabilità della revisione, da svolgere in aderenza a precise regole giuridiche, e, dall’altro, assume l’obbligo della prestazione non nell’interesse esclusivo del committente (l’ente locale) bensì nell’interesse dei cittadini alla sana e corretta gestione (cfr. Sez. Aut. n. 16/SEZAUT/2018/INPR).
Depone in tal senso, la disposizione dell’art. 239 del TUEL, che ne suggella l’imprescindibile rapporto di collaborazione con la Corte dei conti, volto ad assicurare la costante vigilanza sulla corretta attuazione dei principi contabili sanciti dal d.lgs. n. 118/2011, anche avvalendosi del supporto, in proposito, degli indirizzi e delle soluzioni interpretative forniti dalla Sezione delle autonomie in materia di contabilità armonizzata (cfr. deliberazioni n. 4/INPR, n. 31/INPR e n. 32/INPR del 2015; n. 3/QMIG, n. 9/INPR, n. 26/QMIG e n. 31/FRG del 2016; n. 15/QMIG, n. 14/INPR del 2017; n. 2/QMIG e n. 8/INPR del 2018). Il controllo effettuato dai revisori all’interno dell’Ente costituisce, infatti, presupposto fondamentale per il controllo esterno della Corte dei Conti che può avvalersi, attraverso gli elementi tratti dalle banche dati e dalle risposte ai questionari approvati dalla Sezione Autonomie, di una base conoscitiva sufficiente a formulare una prima ricognizione istruttoria della situazione finanziaria dei singoli enti.