Nuovo contratto di locazione di un bene pubblico con precedente locatario moroso: scatta la responsabilità erariale

È irragionevole e gravemente colposa la condotta del Presidente della Giunta Provinciale, dell’Assessore al bilancio, del segretario e del dirigente dell’ufficio patrimonio che, dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo e il provvedimento di convalida di sfratto per morosità, di costituire ex novo un rapporto contrattuale di locazione con il conduttore sfrattato, la cui affidabilità era stata già minata dallo svolgimento del precedente rapporto locatizio: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per l’Umbria, nella sent. n. 48/2022, depositata lo scorso 12 agosto, con la precisazione che “La scelta di proseguire il rapporto con il precedente gestore avrebbe dovuto essere sicuramente accompagnata quanto meno da opportune garanzie personali prestate da terzi”.

Secondo i giudici, “A sostegno della macroscopica erroneità della scelta amministrativa può, ad abundantiam, considerarsi che, in base a principi generali delle regole dell’evidenza pubblica, il c.d. “grave inadempimento” è previsto dall’art. 80, comma 5, Codice appalti (d.lgs. 50/2016) tra i motivi di esclusione (i vecchi requisiti di ordine generale)”; tale disposto normativo “è spia di una tendenza legislativa volta ad evitare che soggetti inaffidabili possano rivestire il ruolo di parte negoziale nei contratti della P.A.”.

Nel caso specifico, a seguito dell’aggravarsi delle difficoltà finanziarie del locatario, successivamente fallito, il debito originario verso l’ente locale per canoni scaduti veniva ad incrementarsi.

Secondo i giudici, la maggiore responsabilità di tale debito deve essere ascritta al dirigente dell’ufficio patrimonio: nel caso specifico, nella misura del 70%, mentre gli altri soggetti sono stati condannati al pagamento del 10% del danno ciascuno.

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