Il danno da disservizio nel giudizio di responsabilità erariale

Il danno da disservizio presuppone un pubblico servizio cui è correlato e consiste nell’effetto dannoso causato all’organizzazione e allo svolgimento dell’attività amministrativa dal comportamento illecito di un dipendente (o amministratore) che abbia impedito il conseguimento della attesa legalità dell’azione pubblica e abbia compromesso l’efficacia o l’efficienza di tale azione: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. I giurisdizionale centrale di appello, nella sent. n. 402/2022, depositata lo scorso 5 agosto.

In altri termini, secondo la giurisprudenza, può sussistere il danno da disservizio allorquando l’azione non raggiunge, sotto il profilo qualitativo, quelle utilità ordinariamente ritraibili dall’impiego di determinate risorse, così da determinare uno spreco delle stesse (Corte dei conti, Sez. III, nn. 301/2017 e 21/2017).

In tale prospettiva, la giurisprudenza ha individuato una serie di figure sintomatiche tipiche di danno da disservizio, quali:

  • il pregiudizio correlato alla mancata resa del servizio;
  • il danno da disservizio in senso stretto, che si verifica quando il servizio non è conforme alle sue qualità essenziali (Corte dei conti, Sez. II, nn. 43 del 2020, 293 del 2019 e 247 del 2016);
  • il disservizio da riduzione d’efficienza (Corte dei conti, Sez. II, nn. 293/2019 e 528/2018);
  • il danno per ulteriori costi sostenuti per il recupero e ripristino della legalità, del servizio o della funzione, per esempio legati allo svolgimento di verifiche e controlli straordinari volti all’accertamento dell’illecito erariale (Corte dei conti, Sez. I, nn. 523 del 2012 e 532 del 2008).

Nel caso di danno collegato alla commissione di reati, si è ritenuto, ancora, che costituisca danno da disservizio la spesa investita per l’organizzazione e lo svolgimento dell’attività amministrativa, in quanto non produttiva di risultati a favore della collettività (Corte dei conti, Sez. III, n. 301/2017).

Nel caso specifico affrontato dalla Corte, è stata ritenuta corretta la valutazione del danno in termini equitativi e correlata ai costi che la P.A. ha sopportato per rimediare al disservizio.

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