Il conto economale è un conto di competenza e non di cassa e, pertanto, non è consentito sostenere sul fondo di un esercizio spese relative all’esercizio precedente: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Regione Liguria, nella sent. n. 71/2022, depositata lo scorso 29 luglio, ribadendo il “cogente principio di annualità della gestione, alla cui stregua non sono possibili operazioni relative a fatti accaduti in esercizi diversi da quello al quale il conto si riferisce” (sez. giurisd. Liguria, sent. n. 227/2021).
I giudici hanno ricordato che il par. 7.1 dell’All. n. 4/2 del Decreto Legislativo n. 118/2011 (“Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”) include tra i servizi per conto di terzi e le partite di giro, in deroga alla definizione di “Servizi per conto terzi”, anche la cassa economale. Il successivo par. 7.2 dispone che “la necessità di garantire e verificare l’equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l’accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l’impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, siano registrate ed imputate all’esercizio in cui l’obbligazione è perfezionata e non all’esercizio in cui l’obbligazione è esigibile”.