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Dissesto: impossibile confermare e prorogare i contratti ex art. 110 TUEL con esperti esterni

È illegittimo, e genera responsabilità erariale, il comportamento del Sindaco che, dopo il dissesto del Comune, dispone la conferma e la proroga dei rapporti di lavoro ex art. 110 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) con esperti esterni: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Regione Siciliana, nella sent. n. 141/A/2022, depositata lo scorso 1° agosto.

Come è noto, infatti, l’art. 110, comma 4, del TUEL dispone che, in presenza della formalizzazione della dichiarazione di dissesto, i contratti a tempo determinato sono risolti di diritto. Si tratta di formula di immediata intelligenza che collega l’effetto della “risoluzione di diritto” al verificarsi del presupposto della “dichiarazione di dissesto” e che, per ciò stesso, non richiede alcun successivo adempimento o la manifestazione di alcuna specifica volontà alla risoluzione.

L’interruzione del rapporto contrattuale ha luogo ex lege con la dichiarazione di dissesto e con immediato effetto caducante dei rapporti in corso.

Ne consegue l’illegittimità di ogni iniziativa mirata alla prosecuzione dei contatti in corso o alla stipula di ulteriori atti negoziali con qualsivoglia contraente non sia in organico all’Ente locale.

E d’altra parte la dichiarazione di dissesto – con cui si certifica l’impossibilità per l’ente di garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili anche a fronte di crediti liquidi ed esigibili di terzi impossibili da onorare – prelude ad una attività di attenta rivalutazione delle entrate e delle spese funzionale al riequilibrio da perseguire (tra tutte le altre possibili iniziative) proprio mediante la riduzione delle spese correnti, l’efficiente riorganizzazione dei servizi riducendo o, come nella specie sarebbe dovuto avvenire, eliminando ogni spesa per contratti esterni anche attraverso una rideterminazione della dotazione organica e/o una diversa riallocazione del personale in possesso dei titoli idonei alla gestione dei diversi settori in cui opera l’ente locale.