Documentazione priva di sottoscrizione: ammissibile il soccorso istruttorio se è verificabile la provenienza

Se la documentazione di partecipazione prodotta dall’operatore economico alla stazione appaltante risulta essere priva di sottoscrizione, è possibile esperire il soccorso istruttorio se la domanda di partecipazione e la relativa documentazione allegata sono riconducibili al concorrente e, quindi, la mancata sottoscrizione non preclude la riconoscibilità della provenienza della documentazione di partecipazione e non comporta un’incertezza assoluta sulla stessa: è quanto affermato dal TAR Sicilia, Catania, sez. I, nella sent. 15 luglio 2022, n. 1911.

Nel caso concreto, un concorrente era stato escluso dalla gara, senza attivazione del soccorso istruttorio, poiché aveva presentato la documentazione necessaria per la partecipazione alla stessa non corredata della firma digitale; tuttavia, le modalità di partecipazione alla gara erano caratterizzate da elementi idonei a far desumere la riconducibilità della domanda di partecipazione presentata, in quanto ciascun concorrente, per poter partecipare alla procedura, necessitava di una registrazione al portale e di un successivo accesso con le credenziali ottenute in fase di registrazione, idonee a consentire il caricamento della documentazione di partecipazione. Circostanza questa che, unitamente ai dati del concorrente in possesso dell’amministrazione, era senz’altro idonea a superare l’incertezza sulla provenienza dell’atto e che permetteva di ricondurla al concorrente interessato.

Al riguardo, da tempo, l’ANAC (cfr., ad esempio, la delib. n. 265 del 17 marzo 2020) ha aderito all’orientamento sostanzialistico indicato anche dalla giurisprudenza (cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 22 giugno 2020, n. 3973), affermando il principio per cui la sottoscrizione della domanda o dell’offerta è sicuramente un elemento essenziale; tuttavia, non impattando sul contenuto e sulla segretezza dell’offerta, la sua eventuale carenza si ritiene sanabile se rimane comunque riconducibile l’offerta al concorrente, escludendo l’incertezza assoluta sulla provenienza.

 

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