Niente incarico consulenziale all’ex responsabile finanziario del Comune ormai in quiescenza

Non è possibile conferire un incarico retribuito all’ex responsabile del servizio finanziario, ormai in quiescenza, al fine di supportare l’ente e svolgere attività di formazione operativa per il personale: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Sardegna, nella delib. n. 139/2022/PAR, depositata lo scorso 1°agosto.

Secondo i giudici contabili, infatti, il tipo di incarico ricade nell’ambito di operatività dell’art. 6 del DL n. 90/2014, che consente agli ex dipendenti in quiescenza di svolgere esclusivamente incarichi e collaborazioni a titolo gratuito, per una durata non superiore a un anno, non prorogabili né rinnovabili.

Lo scopo della novella normativa risponde, secondo la dottrina e la giurisprudenza, oltre che al contenimento della spesa pubblica, soprattutto all’esigenza di favorire il ricambio generazionale nella Pubblica Amministrazione, piuttosto che a contenere i fenomeni corruttivi.

Nel caso specifico oggetto del parere, l’Amministrazione aveva sostenuto che il funzionario in quiescenza, del quale intendeva avvalersi, sarebbe stato utilizzato “per supportare l’ente e per svolgere attività di formazione operativa per il personale dell’ente”. Secondo i giudici, tale attività di supporto si sarebbe tradotta in una attività di consulenza, corrispondente ad attività già in precedenza svolte presso la stessa Amministrazione, espressamente vietata dalla normativa richiamata; ed infatti, il concetto di consulenza implica essenzialmente un supporto professionale svolto a favore di altro soggetto, che necessita di competenza qualificata per essere adiuvato o “formato” in determinate materie specialistiche. Né poteva dubitarsi che la relativa attività sarebbe stata corrispondente a quella già in precedenza svolta dall’interessato presso lo stesso ente.

Infine, la Corte ha ricordato (cfr. sez. di controllo per la Lombardia, delib. n. 180 del 6 giugno 2018) che l’effetto della normativa richiamata ha portata generalizzata; mentre, a titolo esemplificativo, ha ricordato che esulano dall’ambito del divieto di conferire consulenze retribuite gli incarichi di docenza e quelli di membro di commissioni esaminatrici, i quali non possono essere in alcun modo assimilati ad attività interne all’ente.

 

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