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Trasmissione dei dati a BDAP: gli oneri in capo al revisore

Nel rinnovato contesto dell’armonizzazione contabile, permane in capo ai revisori degli enti “l’onere di verificare la coerenza dei dati presenti nel sistema BDAP – Bilanci Armonizzati – con quanto risultante dai documenti contabili tenuti e/o approvati dall’ente, almeno per quanto riguarda i contenuti del Quadro generale riassuntivo, del Prospetto degli equilibri di bilancio e del prospetto del risultato di amministrazione, nonché gli errori e le incongruenze segnalate dalla BDAP, ove non risolte”: è quanto ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia-Romagna, nella delib. n. 106/2022/PRSP, depositata lo scorso 28 luglio, ribadendo un orientamento già espresso dalla Sezione delle Autonomie nella delib. n. 7/SEZAUT/2019/INPR.

A detto onere si aggiunge quello di verificare la correttezza e la completezza dell’invio dei dati alla BDAP da parte del servizio economico-finanziario dell’ente locale.

La mancata o parziale e/o tardiva trasmissione dei suddetti dati rappresenta un ostacolo per l’esercizio dei poteri di controllo della Corte dei conti sul sistema di bilancio dell’Ente, e ciò proprio in virtù della funzione di fonte documentale assunta dalla banca dati anche per le sezioni regionali di controllo e del connesso ridimensionamento delle informazioni richieste nell’ambito delle relazioni-questionario che l’organo di revisione deve trasmettere ai sensi del comma 166 e ss. dell’art. 1 della Legge n. 266/2005.