Come è noto, il Testo Unico Enti Locali (Decreto Legislativo n. 267/2000) non offre una definizione di debito fuori bilancio, pur disciplinando la procedura di riconoscimento (art. 194).
La Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia-Romagna, nella recente delib. n. 107/2022/PRSE, depositata lo scorso 28 luglio, ha ricordato che una risalente definizione di ‘debito fuori bilancio’ è contenuta nella circolare del Ministero dell’Interno del 20 settembre 1993, n. 21 («Problemi applicativi del risanamento degli enti locali territoriali in stato di dissesto ai sensi dell’art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 e del regolamento concernente le modalità applicative del risanamento degli enti locali territoriali in stato di dissesto finanziario, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378»), in cui si sottolinea che il debito fuori bilancio è la “obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull’ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell’esercizio in cui l’obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme gius-contabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”.
I giudici contabili hanno ricordato che, in applicazione dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio del bilancio, l’ente, senza attendere l’annuale adempimento di cui all’art. 193 del TUEL con cui l’organo consiliare provvede a dare atto con delibera del permanere degli equilibri generali di bilancio, ha l’obbligo di adottare tempestivamente i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio onde evitare la formazione di oneri aggiuntivi che potrebbero determinare un danno erariale.
L’Amministrazione deve, quindi, provvedere immediatamente al finanziamento del debito riconosciuto e al suo pagamento, costituendo l’esatta individuazione e quantificazione dello stesso, nel corso dell’esercizio finanziario, un dovere dell’organo consiliare il quale, nella relativa delibera, indica le cause che hanno dato luogo al riconoscimento delle passività, cui segue l’accertamento di conseguenti eventuali responsabilità nelle competenti sedi come previsto dall’art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002, ai sensi del quale i provvedimenti di riconoscimento sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei conti.
La formazione di debiti fuori bilancio costituisce l’indice della difficoltà dell’ente di governare correttamente i procedimenti di spesa nel rispetto delle norme previste dal TUEL e, in particolare nei casi di sentenze esecutive, quando il fenomeno assume dimensioni rilevanti e reiterate emergendo anche in più esercizi finanziari, è presumibile la difficoltà dell’amministrazione di un corretto esercizio dell’azione amministrativa che dà adito a un probabile o possibile contenzioso con ogni inevitabile conseguenza, anche di aggravio di spesa, in caso di soccombenza.