L’avanzo di amministrazione può essere utilizzato per finanziare progetti di inserimento lavorativo per persone che vivono in situazioni di disagio economico e sociale solo nella misura in cui risponda alle specifiche finalità contenute nel comma 2 dell’art. 187 del TUEL (D. Lgs. n. 267 del 2000), nell’ordine di priorità ivi indicato, purché si sostanzi in concreto in spese di carattere non permanente e sempre che il finanziamento di tale progetto sia ascrivibile alle competenze del Comune in materia: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo Basilicata, nella delib. n. 35/2022/PAR, depositata lo scorso 26 luglio.
Il suddetto art. 187 del TUEL, alla lettera d) del comma 2, indica, infatti, le “spese correnti a carattere non permanente” tra le finalità di utilizzo dell’avanzo stesso, attraverso specifica variazione di bilancio.
Il comma richiamato indica un ordine di priorità delle finalità di utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione, che colloca la tipologia della spesa relativa al finanziamento di progetti di inserimento lavorativo per persone che vivono in situazioni di disagio economico e sociale al penultimo posto, dopo i debiti fuori bilancio [lett. a)], la salvaguardia degli equilibri di bilancio [lett. b)] ed il finanziamento delle spese di investimento [lett. c)], e prima dell’estinzione anticipata dei prestiti [lett. e)].
La disciplina sull’impiego del risultato di amministrazione è stata oggetto di plurimi interventi da parte del legislatore, che, tuttavia, non hanno modificato la disciplina contenuta nell’art.187, né inciso, se non temporaneamente, sulla “regola” contenuta nel secondo comma dell’art.187 in tema di utilizzo dei fondi liberi.
Ciò ha indotto a ritenere che, sebbene l’avanzo di amministrazione determini la sussistenza di veri e propri “cespiti finanziari” in capo all’ente (C. cost. sentenza n. 101/2018), il relativo impiego è subordinato al rispetto delle specifiche finalità indicate in ordine di priorità nel comma 2 dell’art.187 TUEL, ovvero in altra disposizione normativa statale, che ne disponga un’espressa deroga.
Pertanto, la Corte ha ritenuto che le spese relative al finanziamento di progetti di inserimento lavorativo per persone che vivono in situazioni di disagio economico e sociale configurabili quali “spese impreviste“, possano rivestire carattere permanente o meno a seconda della modulazione degli oneri a carico del Comune e, segnatamente, a seconda degli elementi che caratterizzano la fattispecie concreta; elementi, questi, non conosciuti né conoscibili dalla stessa Corte in sede di attività consultiva.
Per queste ragioni, spetta quindi al Comune, nell’esercizio della sua autonomia finanziaria, verificare che l’applicazione annuale dell’avanzo libero si sostanzi, in particolare nei casi che si protraggono per più esercizi finanziari, nella copertura di una spesa corrispondente alla lett. d) del richiamato art. 187 TUEL, in tal modo potendone assicurar il finanziamento con l’applicazione della quota libera dell’avanzo di amministrazione; ciò, laddove l’ente locale non sia in grado di provvedervi con risorse ordinarie, ovvero utilizzando tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie (senza necessariamente arrivare all’esaurimento delle politiche tributarie locali).
Occorre tuttavia ricordare, a tal riguardo, che l’elenco di cui all’art. 187, comma 2, TUEL, ha carattere tassativo e rappresenta anche l’ordine di priorità dell’utilizzo; ne discende che l’avanzo libero potrà essere applicato nei casi di sopravvenute “spese correnti a carattere non permanente” (lett. d), solo una volta verificata la non sussistenza: a) di debiti fuori bilancio; b) della necessità di adottare le misure di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 TUEL, ove non si possa provvedere con i mezzi ordinari; c) di spese d’investimento da finanziare.
Seguono, nell’elencazione della norma, la fattispecie di spese correnti di carattere non permanente di cui alla lett. d) sopra riportata e a quella, successiva nell’ordine, di cui alla lett. e), che prevede l’utilizzazione dell’avanzo per estinguere prestiti in via anticipata o per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui si riferisce il rendiconto.
Tutto quanto premesso e conclusivamente, per la Corte l’utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese “relative a finanziamento di progetti di inserimento lavorativo per persone che vivono in situazioni di disagio economico e sociale” è possibile, ex art. 187, comma 2, lett. d), TUEL, ove la modulazione degli oneri a carico del Comune si sostanzi in concreto in “spese non permanenti“, che siffatta spesa sia riconducibile al novero delle funzioni di competenza comunale e, infine, nel rispetto delle priorità indicate dal richiamato comma 2 dell’art. 187 TUEL.