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Spetta al Sindaco la resa del conto in assenza di un agente contabile consegnatario di azioni

Nel Comune, in assenza di un agente contabile cui affidare la gestione relativa sia ai titoli azionari dematerializzati che a quelli depositati presso le società partecipate, è il Sindaco, nella sua qualità di organo di vertice dell’amministrazione, che assume la veste di agente contabile, come confermato dall’espressa previsione dell’art. 9 del TUSP (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – Decreto Legislativo n. 175/2016), secondo cui “per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato”: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Toscana, nella sent. n. 207/2022, depositata il 25 luglio scorso.

La giurisprudenza più recente, superando la visione tradizionale (secondo cui tenuto alla resa del conto debba essere il soggetto designato dall’ente quale agente consegnatario dei titoli nella loro materialità, cioè colui che li deve unicamente custodire, soluzione che escluderebbe necessariamente l’obbligo di resa del conto per i titoli dematerializzati), ha ritenuto che agente contabile sia più propriamente il soggetto incaricato dall’ente di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista nelle società partecipate, ossia chi li gestisce (Corte dei conti, sez. Molise, sent. 15 novembre, n. 64; sez. Veneto, sent. 18 ottobre 2017, n. 122; sez. reg. controllo Toscana, delib. n. 17/2010/PAR), sulla base di una concezione più ampia del concetto di “maneggio”.

Si è così affermato che: “assume la qualifica di agente contabile il consegnatario di azioni che sia titolare, anche per delega, del potere di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista, in quanto l’agente contabile consegnatario di azioni deve svolgere un’attività di gestione e non di mera detenzione … rappresentando l’Ente alle riunioni delle società … esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale” (sez. Veneto, sent. n. 99/2019; 5 sez. Toscana, sent. n. 127/2020).