In linea generale, la stazione appaltante non può prevedere unilateralmente la rateizzazione in più annualità dell’anticipazione ex art. 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), pari al 20% del valore del contratto: è quanto affermato dall’ANAC nella delibera n. 325/2022 dello scorso 13 luglio.
Tale principio si giustifica con la ratio dell’anticipazione, che è quella di offrire sostegno ed ausilio alle imprese, attraverso l’erogazione di una liquidità immediata all’aggiudicatario, a maggior ragione in situazioni economicamente difficili come quelle attuali.
L’Autorità ha ricordato che l’unica eccezione a tale regola è quella prevista, in materia di contratti nel settore di difesa e sicurezza, dall’art. 159, comma 4-bis, che consente la rateizzazione nel caso di contratti con durata ultratriennale.
In ogni caso, secondo l’Autorità, le parti possono concordare, in ragione delle specificità del caso concreto, una rateizzazione dell’anticipazione nel corso delle diverse annualità di durata del contratto: ciò consentirebbe, da un lato, alla stazione appaltante di ridurre l’impegno di spesa iniziale, e dall’altro, all’operatore economico, di contenere gli oneri relativi alla costituzione della garanzia fideiussoria e agli interessi legali dovuti sull’anticipazione.