Il doppio ruolo dell’organo di revisione secondo la Corte dei conti

Come ricordato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia-Romagna, nella delib. n. 103/2022/PRSE, depositata lo scorso 26 luglio, l’organo di revisione riveste un duplice ruolo:

  • da un lato, assume la qualificazione di organo tecnico di controllo che somma su di sé obblighi e responsabilità della revisione, da svolgere in aderenza a precise regole giuridiche;
  • dall’altro, assume l’obbligo della prestazione non nell’interesse esclusivo del committente (l’ente locale) bensì nell’interesse pubblico alla sana e corretta gestione dell’ente.

Depone in tal senso la disposizione dell’art. 239 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), che ne suggella l’imprescindibile rapporto di collaborazione con la Corte dei conti, istituendo uno stretto raccordo sul piano soggettivo tra i controlli interni e quelli esterni relativi alla gestione; il tutto in coerenza con il nuovo sistema dei controlli interni delineato dal DL n. 174/2012, che attribuisce all’organo di revisione una funzione neutra, a tutela ausiliaria di un interesse generale dello Stato ordinamento.

Tale ausilio nei confronti della Corte dei conti deve essere svolto con la “diligenza del mandatario”, assicurando la veridicità, correttezza e completezza dei dati e delle informazioni trasmesse, assumendosene la piena responsabilità: ed infatti, ai sensi dell’art. 240 del TUEL, i revisori “rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario”.

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