Il concetto di prestazione accessoria ai fini IVA: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Secondo il principio di accessorietà di cui all’art. 12 del Decreto IVA (DPR n. 633/1972), la prestazione accessoria gode del regime IVA previsto per la prestazione principale.
In generale, una prestazione è considerata accessoria rispetto a quella principale quando costituisce per la clientela non già un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore: ciò che rileva, dunque, ai fini della verifica del nesso di accessorietà, è la finalità per cui l’operazione è conclusa, il cui esame va compiuto sia sotto il profilo oggettivo sia soggettivo, valutando se l’operazione di per sé ha la funzione di integrare l’operazione principale, migliorando le condizioni per usufruire della stessa e se, nell’intenzione delle parti, l’operazione (“accessoria“) non persegua un fine autonomo.
Con la recente risposta ad interpello n. 388/2022, pubblicata lo scorso 26 luglio, l’Agenzia ha ribadito (cfr., ex multis, risoluzioni del 3 ottobre 2008, n. 367/E; del 1° agosto 2008, n. 337/E; del 15 luglio 2002, n. 230/E; risposta del 3 giugno 2020, n. 163) che, affinché un’operazione possa essere qualificata come accessoria, è necessario che la stessa presenti le seguenti caratteristiche:
- deve integrare, completare o rendere possibile l’operazione principale;
- deve essere resa direttamente dal medesimo soggetto che effettua l’operazione principale ovvero da terzi ma per suo conto e a sue spese;
- deve essere resa nei confronti del medesimo soggetto (cessionario/committente) nei cui confronti è resa l’operazione principale.
Nel caso specifico, l’Agenzia ha ritenuto di poter riconoscere il regime dell’accessorietà ad una pedaliera, al software applicativo e alle sonde ecografiche di un ecotomografo carrellato, riconoscendo l’applicabilità anche a detti accessori dell’aliquota IVA del 5%, prevista dalla Tabella A, Parte II-bis, n. 1-ter, allegata al Decreto IVA, “nel presupposto che […] gli stessi rappresentino un’integrazione e un necessario completamento degli ecotomografi carrellati [e sempre che detti accessori siano ceduti al medesimo cessionario al quale la società istante fornisce il bene principale (i.e. ecotomografo carrellato)]”.