Congruità del fondo pluriennale vincolato: l’importanza dei cronoprogrammi
Ai fini di una verifica della congruità della formazione del fondo pluriennale vincolato, iscritto in entrata e in uscita del bilancio, assume valore di elemento fondamentale la sussistenza del cronoprogramma della spesa che indica gli esercizi in cui l’obbligazione giuridica perfezionata andrà a scadere e diverrà esigibile: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia-Romagna, nella delib. n. 104/2022/PRSP, pubblicata lo scorso 26 luglio.
Ciò comporta la necessità della dimostrazione documentale degli atti che supportano l’esistenza delle obbligazioni giuridiche perfezionate e dei conseguenti impegni e, soprattutto, delle relative coperture a garanzia e salvaguardia degli equilibri di bilancio nonché della salvaguardia dell’equilibrio complessivo della finanza pubblica.
In proposito, i giudici hanno ricordato che delle risorse già acquisite dall’ente va data evidenza nel fondo pluriennale qualora si tratti di risorse già “impegnate” ai sensi del principio generale ed applicato della contabilità finanziaria di cui al Decreto Legislativo n. 118/2011; nel caso, invece, in cui le fonti di finanziamento si riferiscano a spese per le quali non sia stata perfezionata la relativa obbligazione giuridica, esse affluiscono nel risultato di amministrazione (quota vincolata o destinata in prevalenza) per la relativa riprogrammazione.