Esterometro: i chiarimenti sul termine di trasmissione dei dati

Tra i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circ. n. 26/E dello scorso 13 luglio, segnaliamo il n. 2.2, in materia di termine di trasmissione dei dati.

Come è noto, l’art. 1, comma 3-bis, del Decreto Legislativo n. 127/2015 prevede, dal 1° luglio 2022, che:

«a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

  b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione».

Non vi è dunque un termine unico, fisso, ma “mobile”, legato a quello di emissione dei documenti che certificano i corrispettivi delle operazioni o, comunque, per gli acquisti, laddove tali documenti manchino oppure non siano tempestivi, a quello in cui le operazioni stesse si considerano effettuate. Così, volendo esemplificare senza alcuna pretesa di esaustività, si ha che in ipotesi di cessioni intracomunitarie – per le quali «è emessa fattura a norma dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione» (cfr. l’articolo 46 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427) – la trasmissione dei dati deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Ciò, è opportuno precisare, anche qualora la fattura venga emessa in un momento diverso, pur nei limiti normativamente previsti (si pensi ad una cessione effettuata il 1° ottobre 2022, con fattura emessa il 31 dello stesso mese ed invio dei dati operato il 10 di novembre 2022).

Lo stesso dicasi «per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea non soggette all’imposta ai sensi dell’articolo 7-ter» [si veda l’articolo 21, comma 4, lettera c), del decreto IVA].

I dati delle cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell’Unione Europea quando non sono soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del decreto IVA – normalmente fatturate ex articolo 21, comma 6-bis del medesimo decreto nei termini “ordinari” previsti da tale norma (ossia «entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione») – sono invece trasmessi secondo la documentazione di queste operazioni (e quindi, ordinariamente, entro i citati dodici giorni).

Qualora, invece, si parli di acquisti (si pensi, ad esempio, ai servizi ricevuti da un soggetto extra UE), in assenza di un documento comprovante l’operazione o laddove questo non pervenga tempestivamente, la trasmissione dovrà comunque avvenire entro il giorno quindici del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, da individuarsi ai sensi dell’art. 6, comma 6, del Decreto IVA (e, quindi, per rimanere al caso ipotizzato, il «momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento.» [cfr. il comma 6]).

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